Il Ministero del Lavoro, a seguito del quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro (interpello 3/2021), ha precisato che i lavoratori agili devono essere inclusi nel computo per la
determinazione della quota di riserva ai fini delle assunzioni dei disabili (Legge n. 68/1999).
Infatti, secondo il Ministero, diversamente da quanto espressamente previsto per i lavoratori ammessi al
telelavoro, i quali sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti in materia di collocamento
obbligatorio (art. 23 del d.lgs. 80/2015), i lavoratori agili, in assenza di esplicita previsione normativa,
rientrano a pieno titolo nell’organico aziendale ai fini della determinazione della quota di riserva.